Finanziamento fruttifero: l’imposta di registro è dovuta in misura fissa

fiscalità

28 November 2019

Con una recentissima pronuncia la Suprema Corte è tornata a esprimersi sul trattamento fiscale da applicare ai finanziamenti fruttiferi, vale a dire quelle forme di finanziamento in cui il socio, oltre al rimborso della quota capitale, percepirà, quale remunerazione per il finanziamento, anche una percentuale di interessi.

In particolare, la pronuncia da parte del giudice di legittimità è scaturita a seguito di un accertamento operato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una Srl, per non aver assoggettato all’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% il finanziamento fruttifero di alcuni soci soggetti a Iva.

Accogliendo i motivi del  ricorrente che, nello specifico, aveva dedotto la violazione del principio di alternatività Iva-registro, la Corte di Cassazione ha chiarito l’orientamento, ormai pacifico in realtà, secondo cui un finanziamento fruttifero effettuato da parte di soci soggetti passivi Iva costituisce un’operazione rientrante nel campo di applicazione dell’Iva, ancorché esente.
Ai finanziamenti fruttiferi, pertanto, dovrà essere applicato il principio di alternatività Iva-registro, corrispondendo così l’imposta in misura fissa, quindi non proporzionale, e soltanto in caso d’uso.

 

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