Iscrizione al RUNTS delle EX ONLUS

non profit & terzo settore

15 May 2026

Con la Nota direttoriale n. 6665 del 28 aprile 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni operative sulle domande di iscrizione tardiva delle ex ONLUS.

Gli enti che hanno perso la qualifica di Onlus e non hanno rispettato la scadenza del 31 marzo 2026 ma intendono comunque presentare istanza di iscrizione nel RUNTS sono tenuti, in ragione della perdita della predetta qualifica, a devolvere l’eventuale incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente è stato iscritto nell’Anagrafe, secondo quanto ricordato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026.

In proposito, il Ministero evidenzia che non è onere degli uffici del RUNTS verificare l’adempimento dell’obbligo devolutivo.

Deve tuttavia essere considerata la potenziale incidenza che la devoluzione può assumere sulla quantificazione del patrimonio minimo (per gli enti dotati di personalità giuridica o che intendano acquisirla).

Per tale motivo, il Ministero assegna al notaio incaricato della presentazione dell’istanza il compito di constatare preliminarmente che la sussistenza del patrimonio minimo, requisito per l’iscrizione nel RUNTS ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore, non sia compromessa dalla presenza di una quota destinata alla devoluzione.

Qualora dall’attestazione notarile non emerga con chiarezza tale profilo, gli Uffici RUNTS dovranno formulare al notaio una richiesta di chiarimenti e di eventuale integrazione documentale, ai sensi dell’art. 16 del D.M. n. 106/2020.

La nota è consultabile al seguente link.

 

Subscribe to the newsletter

Our Tips are pills of cases born from the experience shared with each of you