Quando lo studio legale diventa società tra avvocati, le law firm internazionali

press • diritto societario

24 July 2026

Norme & Tributi Plus de Il Sole 24 Ore - a cura del notaio Giovannella Condò, dell'avvocato Giuliana Tonini di Milano Notai e di Valentina Mantovi di Deloitte Advisory.

 


 

Inquadramento normativo, valutazione del patrimonio netto e assetto statutario

 

La disciplina delle società tra avvocati è attualmente contenuta nell’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, destinato tuttavia a essere oggetto di parziale riordino nell’ambito della legge delega per la riforma dell’ordinamento forense recentemente approvata dal Senato il 22 luglio 2026, che tocca anche alcuni aspetti relativi alle società tra avvocati.

La norma consente l’adozione di modelli societari tipici (società di persone, di capitali o cooperative), imponendo però alcuni presidi inderogabili a tutela della peculiarità dell’attività forense:

  • i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo (oppure avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni), ma per il restante terzo è possibile aprire la compagine sociale a soggetti non professionisti, col ruolo di soci di capitale;

  • è vietata la partecipazione tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona;

  • l’organo di gestione della società tra avvocati – S.t.A. può essere costituito solo da soci, e la maggioranza dello stesso deve essere composta da soci avvocati.

 

Resta fermo, in ogni caso, il principio della personalità della prestazione professionale e della responsabilità (in rapporto di solidarietà con la società e gli altri soci) del socio professionista che ha eseguito l’incarico.

 

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