Mancato versamento delle quote associative e sospensione dei diritti dell’associato moroso

non profit & terzo settore

07 August 2026

La Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano ha approvato la massima n. 21 di cui si illustra sinteticamente di seguito il contenuto.

Lo statuto di una associazione o di una fondazione di partecipazione, sia ETS che non, può prevedere l’automatica sospensione del diritto di voto e la perdita del diritto di partecipazione alle riunioni per l’associato o il partecipante che siano in mora con il pagamento della quota associativa o di altri contributi.

L’obbligo contributivo deve essere previsto nello statuto ed è opportuno che le disposizioni statutarie fissino parametri per la sua determinazione, coerenti con lo scopo e l’attività dell’ente e con il principio di pari opportunità.

In tal caso, l’associato (o il partecipante) inadempiente non dovrà neppure essere destinatario della relativa convocazione, essendo l’intervento alle riunioni strumentale all’esercizio del voto, salvo che lo statuto gli conceda comunque il diritto di intervento, sospendendo solo il diritto di votare.

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