Con la Nota direttoriale n. 13041 del 14 agosto 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è espresso in merito all’applicazione della causa di esclusione di cui all’art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore o CTS) nei confronti di Fondazioni costituite da ordini professionali.
Premesso che
gli ordini professionali sono enti pubblici non economici;
non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti (art. 4, comma 2, CTS);
tra le pubbliche amministrazioni sono annoverati gli enti pubblici non economici dall’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001;
ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche dall’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente (art. 12-ter decreto-legge n. 75/2023);
secondo il Ministero, il riferimento all’articolo 12-ter del D.L. n. 75/2023, non appare sufficiente a superare il divieto di iscrizione al RUNTS degli ordini e dei collegi professionali e degli enti sottoposti a direzione, controllo o coordinamento da parte dei medesimi. Esso non incide minimamente sulla loro qualificazione di enti pubblici non economici, né sulla loro riconducibilità alle amministrazioni pubbliche, che preclude ad essi l’ingresso all’interno del perimetro del Terzo Settore.
L’obbligatorietà dell’appartenenza all’ordine ai fini dell’esercizio della professione e la funzionalizzazione della loro attività alla tutela di interessi pubblici differenziano invece gli ordini e i collegi professionali rispetto alle associazioni professionali.
La nota in esame si spinge oltre, tentando di individuare a quali requisiti ed elementi si possa fare riferimento per verificare l’appartenenza di un ente alla categoria "associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche”.
Un primo riferimento normativo è costituito dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” in ordini o collegi, la quale, all’articolo 2, contempla le “associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”; il successivo articolo 3 prevede che le associazioni professionali possano a loro volta organizzarsi in “forme aggregative” con “funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali”.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della citata legge il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha istituito un elenco (consultabile alla pagina https://portaledati.mimit.gov.it/banca-dati/assoc_prof) che, seppur non esaustivo, costituisce un utile riferimento.
Il Ministero conclude, ad ogni modo, che è rimesso al prudente scrutinio degli uffici RUNTS, attraverso l’analisi organica e sistemica delle disposizioni statutarie considerate nel loro considerate (in aderenza al generale canone metodologico basato sull’esame integrale degli statuti, anziché su singole disposizioni isolate dal contesto, indicato nella nota n. 4581 del 6 aprile 2023), accertare con riguardo al singolo caso concreto l’eventuale caratterizzazione dell’organizzazione come “ associazione di categoria o di rappresentanza di categorie economiche”.
MN TAKEAWAY
Il Ministero del Lavoro (Nota n. 13041/2026) ha confermato l'impossibilità per gli ordini professionali e per gli enti da essi controllati o diretti di iscriversi al RUNTS, in quanto la loro natura di enti pubblici non economici ne comporta l'esclusione dal Terzo Settore.
Per le associazioni professionali private e di categoria, la verifica sui requisiti per l'accesso al RUNTS viene invece affidata agli uffici competenti, che dovranno analizzarne di volta in volta gli statuti nel loro complesso.