La corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 20415/2025 apre le porte ai patti prematrimoniali giudicando lecito l’accordo con il quale, in caso di separazione, un coniuge si impegna a restituire all’altro il denaro speso per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà di quest’ultimo.
La Suprema Corte inquadra l’accordo come contratto atipico che realizza interessi meritevoli di tutela, nel rispetto del dettato dell’art. 1322 c.c comma 2, e qualifica l’evento “separazione” come condizione sospensiva apposta all’accordo medesimo, e non quale causa dello stesso.
La decisione, seppur indicativa di un’apertura, non varia l’orientamento relativo all’illiceità dei patti, aventi contenuto patrimoniale, stipulati dai coniugi o futuri coniugi in previsione di una crisi coniugale, aventi ad oggetto l’assegno di separazione e divorzio o relativi all’assolvimento dei doveri coniugali inderogabili.