Le principali novità per il Terzo Settore della legge di bilancio e del 1000proroghe

non profit

19 January 2026

La legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) contiene alcune previsioni che interessano il Terzo Settore, tra le quali segnaliamo in particolare

  • l’innalzamento del tetto del cinque per mille da 525 a 610 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 (art. 1, comma 24);

  • l’estensione agli Enti del Terzo Settore del contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili (art. 1, comma 790);

  • la norma interpretativa dell'esenzione IMU per le attività sociosanitaria ed educative.

 

In particolare, i commi 853, 854 e 855 del comma 1 prevedono quanto segue.

“In considerazione dei principi contenuti nella decisione 2013/248/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell'applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse:

  1. sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

  2. se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 853 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200”.

 

 

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