Operazioni di trasformazione, fusione e scissione di fondazioni

non profit

04 October 2025

La Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano ha approvato la massima n. 20 di cui si illustra sinteticamente di seguito il contenuto.

Per le fondazioni costituite dopo l’entrata in vigore dell’art.42-bis c.c., in mancanza di diversa espressa volontà del fondatore, lo statuto di una fondazione può:

  • escludere il compimento di tutte le operazioni di trasformazione, fusione o scissione;
  • vietare il ricorso solo ad alcune di esse;
  • precluderne il ricorso quando determinino una sostanziale modifica dello scopo, a tutela del vincolo di destinazione imposto al patrimonio dal fondatore oppure al ricorrere di altre circostanze;
  • subordinare il ricorso alle operazioni straordinarie (tutte o solo alcune) a determinate condizioni o al consenso di determinati soggetti.

Il fondatore potrà, ad esempio:

  • (i) delimitare l’ambito degli scopi ammessi in esito alle operazioni straordinarie;
  • (i) individuare uno o più soggetti (siano essi componenti dell’organo amministrativo ovvero altri organi dell’ente o soggetti estranei all’ente) il cui consenso sia necessario perché la deliberazione di trasformazione (o fusione, o scissione) possa essere assunta.

Lo statuto di una fondazione, che non escluda in modo espresso il compimento di trasformazioni, fusioni e scissioni, può inoltre individuare l’organo competente ad approvare la relativa deliberazione, nonché prevedere un quorum deliberativo rafforzato.

In assenza di diversa disposizione statutaria, il quorum deliberativo per le operazioni previste dall’art. 42-bis c.c. sarà il medesimo richiesto per le modifiche statutarie.

 

 

 

Subscribe to the newsletter

Our Tips are pills of cases born from the experience shared with each of you