Come noto, per gli Enti del Terzo Settore l’articolo 9 del D.lgs. 117/2017 prevede che:
"In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli”.
Poiché ai sensi dell’articolo 101 del D.lgs. 117/2017 le Onlus sono considerate ETS in via transitoria, è stato chiesto al Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali se queste ultime possono essere beneficiarie della devoluzione di cui all’articolo 9.
Con Nota n. 6710 del 30 aprile 2024 il Ministero, che non considera rilevante l’articolo 101 ai fini della soluzione del caso prospettato, si è espresso negativamente in ragione della seguente considerazione, avallata dall’Agenzia delle Entrate: l’obbligo devolutivo di cui all’articolo 9 del Codice del Terzo Settore è assistito da un regime civilistico di nullità degli atti compiuti in difformità dalla previsione normativa stessa che non è invece previsto dal D.lgs. 460/1997 per le Onlus.
Ciò deriva dal fatto che, nonostante le numerose analogie nelle rispettive discipline, il legislatore ha configurato la qualifica di Onlus come meramente fiscale mentre ha costruito quella di ETS come qualifica civilistica.
In conclusione, secondo il Ministero del Lavoro, le Onlus non possono beneficiare della devoluzione del patrimonio effettuata da un Ente del Terzo Settore poiché il patrimonio che ha trovato la sua genesi anche nel regime di favor del Codice del Terzo settore in capo all’originario ente dante causa potrebbe perdere il vincolo di destinazione imposto agli ETS.