Da studio associato a società tra avvocati: la trasformazione “corporate” degli studi internazionali

diritto societario

31 October 2025

Sempre più studi legali associati si trovano a valutare l’eventualità di “trasformarsi” in società tra avvocati.

L’esercizio della professione forense in forma societaria – come società di persone, di capitali o cooperative – è consentito dall’articolo 4-bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

I soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo (oppure avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni), ma per il restante terzo è possibile aprire la compagine sociale a soggetti non professionisti, col ruolo di soci di capitale.

Rimangono naturalmente ferme la personalità della prestazione professionale svolta da ciascun socio e la responsabilità del socio professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

L’adozione della forma di società, di capitali, tra avvocati si sta rivelando particolarmente degna di attenzione per le associazioni professionali che fanno parte del network internazionale di grandi studi legali stranieri, dove l’assunzione della forma societaria permette l’ingresso diretto dell’entità straniera di riferimento nella struttura organizzativa dell’attività italiana.

Data la peculiarità di questo tipo di società, la redazione dello statuto di una S.t.A. si rivela un’attività particolarmente delicata, che deve necessariamente trovare il corretto equilibrio tra la caratterizzazione di una professione di natura personale come quella forense e i meccanismi e le logiche delle società di capitali.

Questo si riscontra soprattutto con riferimento a due aspetti: 

  • la cessazione del rapporto, cui non possono essere applicati pedissequamente i criteri di valutazione della partecipazione previsti per le quote societarie;
  • e la distribuzione degli utili, in cui si deve tenere conto dell’attività effettivamente svolta dai soci, dei rispettivi ruoli e dei contributi apportati all'andamento della società, anche in conformità a quanto previsto negli accordi con l’entità straniera di riferimento.

Nella stesura della disciplina statutaria, il notaio assume quindi un ruolo centrale nell’accompagnare i soci nel percorso di elaborazione della struttura della loro S.t.A.

 

 

 

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