Il Consiglio del Notariato sulle modifiche statutarie degli enti sportivi dilettantistici.

non profit

20 December 2023

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 29-2023, che affronta il tema del contenuto e delle modalità degli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport. In particolare, lo Studio esamina il contenuto e le modalità dell’adeguamento degli statuti delle società sportive dilettantistiche (SSD) che beneficiano delle agevolazioni di natura fiscale e le conseguenze per il mancato adeguamento entro il termine del 31 dicembre 2023.

Diciamo subito che, secondo il Notariato, il mancato adeguamento degli statuti entro il termine previsto del 31 dicembre 2023 non giustifica la cancellazione d’ufficio dal registro degli enti inadempienti, potendosi ritenere ammissibile un “adeguamento tardivo”.

Segnaliamo che il suddetto termine, successivamente alla pubblicazione dello Studio, è stato prorogato al 30 giugno 2024. 

Con riferimento all’adeguamento degli statuti, lo Studio affronta diverse questioni problematiche derivanti dalla stratificazione normativa che caratterizza tali enti ma che non possiamo approfondire in questa sede; rimandando per gli altri contenuti al testo del documento (pubblicato su  https://notariato.it/wp-content/uploads/Studio-n.-29-2023CTS-_Riccardelli.pdf) ci soffermiamo sulla seguente questione fondamentale.

Il mancato allineamento delle diverse normative sulle SSD nella riforma dello sport pone il dubbio se tali società, per beneficiare delle diverse agevolazioni fiscali (soprattutto quelle previste dalla legge 398/1991 e dall’art. 148 TUIR), devono conformare i propri statuti solamente alla disciplina di diritto civile e di diritto sportivo oppure anche ai requisiti, piuttosto stringenti, contemplati dalle norme fiscali. 

In particolare, il legislatore, nell’intento di rafforzare il movimento sportivo dilettantistico,  consente alle società di capitali la c.d. lucratività attenuata, consistente nella possibilità di “destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato”. 

La questione si pone perché tanto l’art. 1 della legge 398/1991, che richiama le associazioni sportive “senza scopo di lucro”, quanto l’art. 90, co. 1°, legge 27 dicembre 2002, n. 289 che fa riferimento alle “società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”, sembrerebbero escludere l’applicazione, alle SSD che “possono” distribuire utili ai soci, delle agevolazioni ivi previste. Lo stesso dicasi per le agevolazioni di cui al citato articolo 148 TUIR.

Lo Studio propone una ricostruzione secondo la quale le SSD sono normate e regolate esclusivamente dalle disposizioni civilistiche e da quelle dell’ordinamento sportivo e le norme fiscali andrebbero “adattate” alla nozione civilistica e sportiva delle SSD derivante dalle prime. Ovviamente però si resta in attesa di orientamenti univoci delle amministrazioni competenti che possano suffragare la suddetta ricostruzione.

In attesa di questi, il Notariato suggerisce di rendere edotti i soci di tali problematiche, onde consentire loro di assumere, in maniera consapevole, le decisioni più opportune per dotare la loro SSD dello statuto più adatto ai propri interessi ed esigenze.

 


 

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