Terzo settore: “DECRETO LAVORO”, NUOVE DEROGHE

non profit

01 July 2023

IL “DECRETO LAVORO” INTRODUCE NUOVE DEROGHE AL LIMITE DELLE RETRIBUZIONI PER I LAVORATORI DEGLI ETS E DELLE IMPRESE SOCIALI

La legge di conversione del c.d. decreto lavoro – divenuta definitiva con l’approvazione alla Camera il 29 giugno scorso – contiene una revisione degli articoli 8 e 16 del Codice del Terzo settore e degli articoli 3 e 13 della disciplina sull’impresa sociale, tutti riferiti ai limiti retributivi dei lavoratori.

Come noto gli enti del terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, non possono corrispondere ai lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi.

Tali limiti erano derogabili – prima della modifica normativa- solo in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle seguenti attività di interesse generale: interventi e prestazioni sanitarie; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L’art. 29 del decreto lavoro è intervenuto abrogando il riferimento ai tre ambiti di attività citati con l’effetto che gli enti del terzo settore e le imprese sociali – a prescindere da quale sia l’attività di interesse generale svolta – possono, in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, derogare al richiamato limite retributivo.

Alle medesime condizioni può, inoltre, essere derogata la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti che può arrivare ad un rapporto di uno a dodici (anziché di uno a otto) da calcolarsi sulle retribuzioni lorde.

Resta quindi essenziale per beneficare delle citate deroghe stabilire quando sussistano “comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze”.

Sul punto è intervenuta la Direzione Generale del Terzo settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota 2088 del 27 febbraio 2020 che ha individuato le seguenti condizioni:

– le professionalità per le quali si voglia derogare al limite retributivo previsto dalla norma devono essere oggettivamente necessarie per l’ente;

– le professionalità da contrattualizzare devono essere necessariamente funzionali all’esercizio delle attività di interesse generale, sia direttamente attraverso le prestazioni da svolgersi nello specifico settore di attività, sia indirettamente attraverso prestazioni parimenti connotate dall’elevato profilo di professionalità che siano comunque necessarie, in presenza della particolare complessità del modello organizzativo dell’ente, ai fini dell’efficace coordinamento delle attività medesime, e senza le quali, pertanto, si genererebbe un pregiudizio alle attività di interesse generale;

– Il richiamato rapporto di necessaria causalità dovrà essere evidenziato da adeguata documentazione, a partire dal curriculum del lavoratore e dalla relativa deliberazione assunta dal competente organo sociale, che dovrà contenere un esaustivo e logico sviluppo del percorso motivazionale alla base della costituzione del rapporto di lavoro, che dovrà essere particolarmente stringente nella rappresentazione del nesso teleologico sopra descritto, specialmente nell’ipotesi di funzionalizzazione indiretta.

 


 

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