Attivazione obblighi di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale

non profit

11 January 2024

Con Nota direttoriale n. 14432 del 22 dicembre 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad alcuni quesiti in merito alla nomina dell’organo di controllo e di revisione di enti iscritti al RUNTS a seguito di trasmigrazione, dai cui bilanci 2021 e 2022 è emerso il superamento di almeno due dei limiti dimensionali per due anni consecutivi di cui all’art. 30 e all’art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Come noto, a seguito di tale superamento, scatta l’obbligo di nominare rispettivamente l’organo di controllo e il revisore legale.

In tali casi, il Ministero ritiene che gli Uffici del RUNTS debbano richiedere ai predetti enti di procedere senza indugio alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale e alla conseguente comunicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti nominati.

Il mancato adeguamento senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell’ufficio, che assegnerà a tal fine un congruo termine affinché l’ente regolarizzi la propria posizione, potrà essere considerato ai fini dell’adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione.

Un ulteriore quesito riguardava il caso di enti, precedentemente non assoggettati al regime del Codice del Terzo Settore in qualità di ETS in via transitoria, per i quali, dagli ultimi due bilanci allegati all’istanza di iscrizione al RUNTS risulti il superamento delle suddette soglie dimensionali.

Per tali enti l’obbligo sorge non appena iscritti al RUNTS e per effetto dell’iscrizione, fermo restando che potranno volontariamente costituire l’organo di controllo o incaricare i revisori legali anche prima del perfezionamento dell’iscrizione o individuare gli incaricati subordinando gli effetti della costituzione e dell’accettazione dell’incarico all’effettiva iscrizione.

A seguito dell’iscrizione l’ufficio potrà quindi richiedere nei casi suddetti, all’ente che non abbia provveduto, di nominare l’organo di controllo o il revisore, assegnando a tal fine un congruo termine, nonché di integrare le informazioni sul RUNTS. Una eventuale persistente inerzia dell’ente nel provvedere all’adempimento di legge costituirà presupposto per l’avvio del procedimento di cancellazione dal RUNTS.

 


 

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