Il Consiglio Notarile di Milano sulle associazioni sportive dilettantistiche che richiedono la personalità giuridica.

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20 December 2023

La Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano ha approvato le Massime n. 16 e 17 aventi ad oggetto rispettivamente:

1. l’aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l’iscrizione al RNASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) degli enti che intendano ottenere la personalità giuridica;

2. l’ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione sportiva non riconosciuta mediante l’iscrizione al RNASD e da parte di associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica ma già iscritta al suddetto registro.

Con riferimento al primo punto, in assenza di specifica disposizione normativa, il Consiglio ritiene legittimo applicare analogicamente la previsione contenuta nell’art. 42-bis, comma 2, del codice civile, con relativi rinvii.

Conseguentemente, la verifica da parte del notaio della sussistenza del patrimonio minimo di diecimila euro può essere effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’atto costitutivo (o della delibera di iscrizione al RNASD o, per gli enti già iscritti, della delibera di voler conseguire la personalità giuridica); il termine potrà estendersi a 180 giorni qualora detti documenti siano rappresentati dal bilancio dell’ultimo esercizio.

 

Con riferimento al secondo punto, il Consiglio fissa i seguenti principi:

  1. la deliberazione dell’assemblea di un’associazione sportiva non riconosciuta che, non essendo iscritta al RNASD, chieda di iscriversi con contestuale acquisto della personalità giuridica o che, essendo già iscritta al Registro chieda di acquisirla, deve essere assunta con il quorum richiesto per le modifiche statutarie;
  2. il notaio è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni a tali fini previste dalla legge, compreso il patrimonio minimo, ad effettuare la prescritta comunicazione all’Organismo affiliante e a depositare i documenti nel RNASD nei termini di legge.

 

In relazione al patrimonio minimo, la verifica patrimoniale presuppone la presentazione del rendiconto economico finanziario o del bilancio di esercizio approvato dall’assemblea, accompagnati dalla relazione dell’organo di controllo o di un revisore che ne attesti la corretta compilazione, così come richiesto dagli orientamenti ministeriali in materia di Enti del Terzo Settore. 

Detti documenti potranno essere sostituiti da una perizia di stima redatta con le modalità ed i criteri dell’art. 14, comma 3-ter, d.lgs. n. 39/2021.

 

Nella Massima viene inoltre precisato che Il mutamento del regime giuridico che deriva dall’ottenimento della personalità giuridica non comporta liberazione dalla responsabilità personale e solidale per le obbligazioni pregresse di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, ai sensi dell’articolo 38 del codice civile.

 


 

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