non profit
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29 June 2016

Società benefit: la Circolare Assonime

Con la Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, Assonime ha affrontato il tema delle società di beneficio comune, risolvendo alcuni dei dubbi interpretativi che la nuova disciplina ha posto.
Introdotte con la Legge di Stabilità 2016, tali società si pongono l’obiettivo, accanto alla massimizzazione del profitto, di generare un impatto positivo, ovvero di minimizzare l’impatto negativo sulla collettività e sull’ambiente. La Circolare ripercorre la genesi della nuova veste societaria: dalla corporate social responsibility, alle B-corp certificate, sino alle vere e proprie società benefit e alla loro genesi nell’ordinamento statunitense.
Tra le questioni affrontate da Assonime, vi è quella del possibile recesso, generato a seguito della modifica statutaria in società benefit. Il diritto di exit sorge solo nel caso in cui l’assunzione della qualità di benefit comporti un mutamento significativo dell’attività sociale, oppure in caso di modifica dei diritti di partecipazione. Si pensi all’ipotesi in cui una parte degli utili sia destinata allo scopo di beneficio comune, e non sia distribuiti tra i soci. L’esistenza del diritto di recesso deve essere oggetto di valutazione caso per caso.
Il beneficio comune, come chiarito dalla Circolare, è solitamente specifico, ossia è connesso alla tipologia di processo produttivo dell’impresa.
Il documento offre alcune riflessioni sulla responsabilità degli amministratori, cui spetta in particolare la nomina del responsabile della funzione del perseguimento del beneficio comune (un soggetto già esistente nell’organizzazione, un soggetto esterno, un amministratore delegato) e la predisposizione della relazione annuale sull’attuazione del beneficio comune.
Assonime ha infine chiarito che, nell’ambito della responsabilità in capo agli amministratori, non è ricompresa una forma di responsabilità verso i soggetti terzi, beneficiari dell’attività sociale, per la mancata attuazione dell’obiettivo ‘benefit’ perseguito.