Linee Guida sulla devoluzione del patrimonio incrementale degli Enti del Terzo Settore

non profit & terzo settore

01 July 2026

Articolo 50, comma 2, del Codice del Terzo Settore

Con la Nota direttoriale n. 9981 del 22 giugno 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le Linee Guida sulla devoluzione del patrimonio incrementale degli Enti del Terzo Settore che, volontariamente o a seguito di un provvedimento del competente ufficio, sono stati cancellati dal RUNTS ma non si sono sciolti e continuano pertanto ad operare come ente di diritto civile, come previsto dall’articolo 50, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Il documento di prassi fungerà da guida applicativa e concreta da parte degli uffici del RUNTS, nell’ottica di assicurare l'uniforme applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale.

Di seguito si evidenziano, in sintesi, alcuni degli elementi più significativi contenuti nelle Linee Guida.

 
La determinazione della data e della consistenza del patrimonio iniziale

Premesso che in questi casi l’ente è tenuto a devolvere preventivamente il patrimonio limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al RUNTS, al fine di determinare il patrimonio incrementale è opportuno determinare il patrimonio finale e il patrimonio iniziale, determinando il patrimonio incrementale come differenza tra tali predette misure.

La data del patrimonio iniziale coincide di norma per gli ETS con la data di iscrizione al Runts. Tuttavia, per le ODV, APS e ONLUS il patrimonio assoggettato all’obbligo di devoluzione comprende anche quello accumulato in virtù di tali qualifiche.

La consistenza del patrimonio iniziale viene anzitutto documentata tramite i dati di bilancio approvati dall’organo competente. Nel caso in cui non risultasse possibile reperire la documentazione concernente il patrimonio iniziale, è possibile ricorrere a documentazione “certa” come la rendicontazione fornita a enti terzi per la concessione di contributi, gli estratti conti bancari, le visure catastali.

 
La determinazione del patrimonio finale

Il patrimonio “finale” viene determinato partendo dalla base dei valori contabili di una situazione contabile quanto più prossima possibile alla data di uscita dal Runts, con i limiti previsti più nel dettaglio dalla Linee Guida.

 
La determinazione del patrimonio incrementale

Le situazioni patrimoniali desunte dai prospetti contabili, ed eventualmente rettificate, sono solo il punto di partenza, e non di approdo, per la determinazione del patrimonio marginale. In particolare, occorre distinguere le variazioni di valore che non risentono dell’acquisizione della qualifica di ETS, per poter eliminare le stesse dal conteggio del patrimonio incrementale. Nelle Linee Guida vengono riportati diversi esempi.

 
La determinazione del patrimonio incrementale per gli enti che redigono il bilancio nella forma del rendiconto per cassa

La contabilità per cassa non è in grado di per sé di evidenziare un “patrimonio” in quanto non consente di rilevare gli elementi patrimoniali e, tranne cassa e banca, finanziari (si pensi per quest’ultimo caso ai crediti e ai debiti).

In questa prospettiva, il Ministero raccomanda agli ETS che hanno redatto il bilancio iniziale e redigono il bilancio d’esercizio nella forma del rendiconto per cassa di reperire una documentazione adeguata alla identificazione del patrimonio incrementale.

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