Con due recenti risposte l’Agenzia delle Entrate configura come non abusive due fattispecie di scissione effettuate nell’ambito di operazioni finalizzate alla riorganizzazione aziendale.
La risposta n. 35/2024 riguarda la scissione totale asimmetrica di una società che dà vita, senza soluzione di continuità, a due società neocostituite, trasferendovi asset attivi e passività.
L’Agenzia delle Entrate non evidenzia il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito poiché, inquadra l’operazione nell’ambito della riorganizzazione aziendale e rileva che permane il regime di reddito di impresa in quanto i cespiti non vengono destinati a società di mero godimento, ma rimangono all’interno di un’operazione finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale.
Stesse motivazione per le quali con la risposta n. 37/2024, l’Agenzia delle Entrate esclude l’abusività in caso di scissione parziale proporzionale senza conguaglio seguita da fusione per incorporazione, anch’essa effettuata con finalità riorganizzative. Il parere espresso non varia in considerazione della successiva fusione, che viene considerata sotto il profilo fiscale come alternativa alla liquidazione della società.