LBO, lunga vita al pegno

diritto societario

15 October 2015

Si scrive merger levereged buy out, si legge fusione con indebitamento, e serve per acquisire tramite una newco il controllo della società target facendo leva finanziaria sul patrimonio di quest’ultima, che diviene garanzia del finanziamento contratto proprio al fine di acquisire il controllo. Gran finale: la società target si fonde per incorporazione nella newco (o viceversa, in caso di fusione inversa).

È frequente che in tali operazioni si faccia ricorso a diritti di garanzia, solitamente un diritto di pegno sulle partecipazioni della target e/o della newco. Ma cosa accade al pegno a seguito della fusione?

Per la prassi, che invoca la surrogazione reale (ovvero la rotatività del pegno), il pegno sulle partecipazioni della società incorporata sopravvive sulle partecipazioni di nuova emissione della incorporante, senza che sia necessaria una ricostituzione del pegno; per prudenza si è soliti comunque procede alla stipula di un atto ricognitivo.

Ipotesi peculiari si verificano in caso di assenza di concambio, ad esempio quando la società partecipata è interamente posseduta; oppure quando il concambio sussista, ma la società di arrivo non contempli il pegno. In tali casi la fusione può avere luogo in ogni caso legittimamente, come chiarito dal Consiglio Notarile di Milano, pur in assenza del consenso del creditore pignoratizio che vede estinguersi il proprio diritto di pegno, alla luce di una forte motivazione: il superiore interesse sociale alla realizzazione della fusione.

In caso di doppio pegno (sia sulle partecipazioni della target che sulle partecipazioni della newco), l’unico pegno che sopravvive è quello sulle partecipazioni della società risultante dalla fusione, senza che sia necessario un nuova manifestazione di volontà da parte dei soci.

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