Nelle s.r.l. è possibile il recesso “consensuale”

diritto societario

05 May 2017

Il codice civile consente sia alle S.p.A. sia alle S.r.l. di prevedere negli statuti cause convenzionali di recesso. Al momento di predisporre uno statuto, o di modificarlo, può quindi capitare di interrogarsi sull’individuazione delle ipotesi che danno diritto al recesso.

Si pensa infatti che, una volta definite tali ipotesi convenzionali, le stesse siano da considerarsi ‘chiuse’, a meno che non si voglia intervenire sullo statuto.

La massima n. 53/2015 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ha però legittimato la prassi degli ultimi anni del recesso “consensuale” delle s.r.l.

I soci di una s.r.l., con delibera all’unanimità, possono consentire la liquidazione di uno di loro, in denaro o con beni sociali, anche se non si è verificata una delle cause legali o convenzionali di recesso.

Il socio può essere rimborsato con le modalità determinate dall’articolo 2473 c.c., e quindi mediante acquisto della quota da parte degli altri soci o da terzi, utilizzo delle riserve disponibili o, in mancanza, riduzione del capitale.

Il recesso consensuale dà il vantaggio – oltre a quello di potere essere effettuato al di là di quello che stabilisce la legge o contiene lo statuto – di negoziare liberamente l’entità del rimborso che spetta al socio che recede, senza dovere attenersi ai criteri di determinazione del valore stabiliti dall’articolo 2473 c.c..

C’è anche però uno svantaggio. Se si riduce il capitale e i creditori si oppongono alla riduzione, la società non viene messa in liquidazione e non si procede con il rimborso del recedente, che dovrà rimanere parte della compagine sociale.

Col consenso di tutti i soci si può quindi concedere a uno di loro la possibilità disinvestire la propria quota chiedendone il rimborso alla società, ma non fino al punto di rischiarne lo scioglimento.

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