Rinuncia abdicativa della proprietà, il sì delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

real estate

30 settembre 2025

L’atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare che non persegue un interesse collettivo è valido: a stabilirlo sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025.

La pronuncia da rilievo al diritto di disporre della cosa sancito dall’art. 832 c.c. ed esclude che il mero fine egoistico (ragioni personali, economiche o gestionali) comporti la nullità dell’atto, non rilevando alcun contrasto con l’art.42 della Costituzione, né l’illiceità della causa.

Trattandosi di atto unilaterale non traslativo con acquisto a titolo originario per lo Stato, la sentenza ha chiarito ulteriori questioni:

  • non è richiesta la conformità catastale dei fabbricati: la stipula è possibile anche se la situazione catastale o planimetrica non corrisponde allo stato di fatto.
  • urbanisticamente non sono necessari titoli edilizi, certificato di destinazione urbanistica o attestato di prestazione energetica;
  • non si estinguono diritti reali o ipoteche già presenti;
  • il proprietario rinunciante resta responsabile dei debiti preesistenti, con possibilità per il creditore di agire in revocatoria (se ne ricorrono i presupposti);
  • la trascrizione va effettuata solo contro il rinunciante stante la precisazione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano –che "nelle more dell’emanazione di specifiche Direttive non saranno accettate domande di volture con soggetto a favore il Demanio dello Stato senza una formale presa in consistenza del bene “vacante” da parte dell’Agenzia del demanio, desumibile da un atto nel quale venga designata la nuova titolarità pubblica”;
  • stante la gratuità e l’assenza di liberalità, l’atto non è soggetto a imposte di donazione, ipotecarie e catastali.

La Suprema Corte pone fine ad un lungo contrasto giurisprudenziale e di prassi, e semplifica notevolmente tale processo.

Per rendere l’atto di rinuncia valido e opponibile, rimane necessaria la dichiarazione manifestata con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, e la trascrizione nei registri immobiliari.

 

 

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