Dalla Conferenza Episcopale Italiana le indicazioni per gli enti ecclesiastici in vista dell’entrata in vigore delle norme fiscali per il Terzo Settore

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12 novembre 2025

La segreteria generale della CEI ha pubblicato il documento dal titolo “Indicazioni operative sulla Riforma del Terzo Settore per Diocesi, parrocchie ed enti ecclesiastici”.

Il documento, finalizzato a fornire indicazioni agli amministratori degli enti ecclesiastici a seguito della Comfort letter della Commissione europea che ha stabilito che le misure fiscali previste dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e dal decreto sull’Impresa Sociale (d.lgs. 112/2017) entreranno in vigore il 1° gennaio 2026, si articola in due parti:

Parte I – La Riforma del Terzo Settore: una sintesi

Questa parte ha ad oggetto:

  • la definizione delle caratteristiche soggettive ed oggettive degli Enti del Terzo Settore e delle Imprese Sociali in generale e del cosiddetto “RAMO” Terzo Settore o Impresa Sociale di un ente ecclesiastico;
  • l’iscrizione al RUNTS;
  • le agevolazioni fiscali e le opportunità derivanti dagli strumenti di amministrazione condivisa, dal 5 per 1000 e dall’impiego dei volontari.

Parte II – Indicazioni operative

Di seguito, in sintesi, i principi generali espressi ed illustrati dalla CEI:

  1. adeguarsi alla Riforma non è un obbligo ma una facoltà;
  2. le attività di religione e di culto non possono essere svolte da ETS o da “Rami”;
  3. il modo proprio con cui gli enti ecclesiastici possono aderire alla Riforma è la costituzione di un “Ramo del Terzo Settore” o “Ramo Impresa Sociale”: è così che un ente ecclesiastico accede al regime del Terzo Settore, mantenendo la propria natura canonica e conservando i beni e le attività destinate al Ramo nella titolarità dell’ente ecclesiastico con conseguente applicazione delle regole su gestione e controllo previste dal diritto canonico. È inoltre garantita autonomia perfetta al patrimonio destinato che quindi potrà essere aggredito solo dai creditori del “Ramo”. Viceversa, i beni dell’ente ecclesiastico non conferiti nel “Ramo” non potranno essere aggrediti dai creditori di quest’ultimo.
  4. è necessario affidarsi a professionisti che conoscano la disciplina del Terzo Settore.

La seconda parte del documento contiene anche informazioni ed indicazioni più dettagliate per: le attività di ORATORIO, le attività CARITATIVE, le attività SCOLASTICHE, le attività SANITARIE e SOCIOSANITARIE e la RACCOLTA FONDI.

 

 

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