È stato approvato il 9 ottobre 2025 dal Senato, ed è ora al vaglio della Camera dei Deputati, il Ddl Semplificazioni, recante - tra l’altro - una radicale riforma riguardante i beni di provenienza donativa, attraverso la modifica di alcune norme del Codice Civile, volta ad agevolarne la circolazione, garantendo maggiore certezza dei rapporti e dei traffici giuridici.
Il Disegno di legge, in particolare, innovando agli articoli 561, 562 e 563, prevede che:
- i pesi, le ipoteche e le garanzie in genere di cui il donatario abbia gravato i beni immobili e mobili, registrati e non, da restituirsi in conseguenza del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, restano efficaci, ma il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui sia necessario per integrare la quota ad essi riservata;
- la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario abbia alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo in capo al donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui ciò si renda necessario per integrare la quota ad essi riservata;
- nelle suddette ipotesi, qualora il donatario sia in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può dal medesimo recuperare si detrae dalla massa ereditaria, restando però impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.
In altre parole, la provenienza donativa di un bene mobile o immobile non ostacolerà più la sua trasferibilità, dal momento che il legittimario leso nei suoi diritti di legittima godrà soltanto di una tutela sul piano obbligatorio nei confronti del donatario, restando impregiudicati i diritti dei terzi acquirenti a titolo oneroso dei beni donati e delle banche che vi abbiano iscritto ipoteca.