Sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025 è stato pubblicato il Decreto 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la “Definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore” (di seguito anche “Decreto”), ai sensi degli articoli 93 e 96 del D.lgs. 117/2017.
Gli ETS sottoposti al controllo degli Uffici del RUNTS sono:
- associazioni di promozione sociale
- organizzazioni di volontariato
- enti filantropici
- reti associative
- altri enti del terzo settore
Le imprese sociali sono invece soggette al controllo del Ministero del Lavoro e le Società di Mutuo Soccorso a quello del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Oggetto del controllo sono:
- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.
I controlli si distinguono in ordinari e straordinari.
Sono controlli ordinari quelli esercitati a cadenza triennale e previsti dall’articolo 51 del Codice del Terzo Settore e dall’articolo 21 del D.M. 106/2020 (revisione d’ufficio) e sono disciplinati dal Titolo II del Decreto.
Sono controlli straordinari, disciplinati dal Titolo III del Decreto:
- quelli disposti sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari
- quelli disposti ogni qualvolta ed in qualsiasi momento il competente Ufficio del RUNTS lo ritenga opportuno in ragione di atti o fatti rilevanti di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.
Gli Uffici del RUNTS renderanno pubblico l'elenco dei soggetti incaricati dei controlli, che possono anche essere collaboratori o professionisti esterni purché in possesso degli specifici requisiti previsti dal decreto in esame, che include la frequenza di appositi corsi di formazione che saranno organizzati dagli Uffici RUNTS in collaborazione con gli Ordini professionali delle professioni di cui all’articolo 2397, comma 2 del codice civile.
Sarà invece il Ministero ad approvare, entro 6 mesi, i modelli di verbale per l’esercizio dei controlli sia ordinari sia straordinari.
❗️ Per la piena operatività delle disposizioni del Decreto occorrerà pertanto attendere ulteriormente.
Il testo completo può essere scaricato dal seguente link → https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/15/25A04973/SG