La Corte di Cassazione ha ribadito l’applicabilità delle agevolazioni prima casa in caso di acquisto di un terreno pertinenziale all’abitazione principale, anche se censito separatamente.
La Suprema Corte sottolinea come il carattere di pertinenzialità debba essere valutato secondo la nozione civilistica e dunque debba fondarsi sulla destinazione effettiva del bene pertinenziale a servizio ed ornamento del bene principale.
La pronuncia è molto importante poiché contrasta con quanto sostenuto dell’Agenzia delle Entrate che, al contrario, richiede l’accorpamento catastale o la graffatura del terreno pertinenziale ai fini dell’applicazione delle agevolazioni prima casa.
Nel caso dei terreni, infine, al contrario di quanto avviene per alcune categorie catastali, non si applica il limite di una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale.