Con la Legge 18 dicembre 2025 n. 182 (legge di bilancio 2026) è entrata in vigore una riforma di grande rilievo in materia di donazioni, destinata a incidere profondamente sulla circolazione dei beni di provenienza donativa.
La legge, intervenendo sugli articoli 561, 562 e 563 del Codice Civile, ha superato il tradizionale meccanismo dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, sostituendo la tutela reale del legittimario con una tutela di natura esclusivamente obbligatoria nei confronti del donatario. L’obiettivo è quello di garantire maggiore certezza dei rapporti giuridici e una più agevole circolazione dei beni.
La riforma è già operativa, con effetti differenziati a seconda della data di apertura della successione.
Scadenze e ambito di applicazione
Nuove successioni (dal 18 dicembre 2025)
Per le successioni aperte da tale data, l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti è abolita.
Chi acquista un bene di provenienza donativa non è più esposto a pretese reali dei legittimari, i quali possono oggi agire esclusivamente per equivalente monetario nei confronti del donatario.
Successioni aperte prima del 18 dicembre 2025
Per le successioni anteriori all’entrata in vigore della legge è previsto un periodo transitorio di sei mesi.
In tali ipotesi, l’azione di restituzione potrà essere esercitata fino al 18 giugno 2026. Decorso tale termine, verrà meno anche per le successioni pregresse la possibilità di agire in via reale sul bene.
Ulteriori riforme dal 1° gennaio 2026
In un ambito distinto, ma coerente con la medesima esigenza di semplificazione, dal 1° gennaio 2026 entra in vigore la riforma fiscale che elimina il c.d. coacervo, ossia la sommatoria tra donazioni pregresse ed eredità ai fini del calcolo delle imposte di successione.
In sintesi
La tutela reale del legittimario mediante la restituzione del bene è già venuta meno per le successioni aperte dalla fine del 2025, mentre il 18 giugno 2026 rappresenta il termine ultimo per l’esercizio dell’azione di restituzione con riferimento alle sole successioni anteriori, segnando la definitiva chiusura del regime previgente.
Per un’illustrazione più ampia dell’impianto e delle finalità della riforma leggi la nostra precedente Tip:
"La possibile riforma della circolazione dei beni di provenienza donativa" - Link all'articolo