
Le imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano anche all’affitto di azienda. Questo è quanto ribadisce l’Agenzia delle Entrate in risposta ad una richiesta di chiarimento relativa alla corretta applicazione dell’art. 35 comma 10 quater del D.L. n. 223/2006.
La disposizione, che ha finalità antielusive, si applica se sussistono contemporaneamente due presupposti:
- il valore normale dei fabbricati è superiore al 50% del valore complessivo dell’azienda; e
- l’applicazione dell’IVA e dell’imposta di registro, secondo la norma prevista per l’affitto di azienda, comporta una tassazione più favorevole rispetto a quella prevista per la locazione di fabbricati.
La valutazione, da effettuarsi casisticamente, tiene conto anche della eventuale riduzione dell’imposta di registro corrisposta interamente, in un’unica soluzione, per i contratti di locazione pluriennali (nota I) all’art. 5 della Tariffa parte prima allegata al TUR).
L’applicazione della disciplina alla locazione di fabbricati prevede l’assoggettamento all’imposta di registro nella misura del 1% per le locazioni esenti e imponibili IVA.