Chiarimenti sul nuovo modello di rendiconto per gli ETS di minori dimensioni

non profit & terzo settore

24 aprile 2026

Con la Circolare n. 6 del 17 aprile scorso, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti sul nuovo modello di rendiconto per cassa in forma aggregata destinato agli Enti del Terzo Settore di minori dimensioni recentemente introdotto con decreto e di cui vi abbiamo già dato notizia.

Sotto il profilo contenutistico, la Circolare evidenzia il nuovo modello “E” costituisca una sintesi del modello di rendiconto per cassa “ordinario” (modello “D”) adottato con il D.M. del 5 marzo 2020, intervenendo esclusivamente sull’esposizione dei dati contabili, che sono riportati a livello macro aggregato di sezione senza l’ulteriore declinazione nelle singole voci che compongono quest’ultima, mantenendo inalterata la corrispondenza con ciascuna delle sezioni in cui si struttura il rendiconto per cassa ordinario.

Sotto il profilo soggettivo, il modello “E” può essere adottato da tutti gli ETS con entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro annui tranne:

  • le imprese sociali, per le quali trova applicazione la disciplina specifica contenuta nell’articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 112/2017);

  • gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, per i quali si applica l’articolo 13, comma 5, del d.lgs. 117/2017.

Per gli ETS ammessi, il ricorso al modello “E” non è un obbligo ma una facoltà, potendo optare per il rendiconto per cassa ordinario o per il bilancio di esercizio economico- patrimoniale.

Sotto il profilo temporale, infine:

  • per gli ETS che hanno l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare, il modello “E” sarà utilizzabile a partire dal rendiconto dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre2026;

  • per gli ETS il cui esercizio finanziario sia iniziato ad esempio il 1° luglio o il 1° settembre 2025, detto modello sarà già utilizzabile con riguardo all’esercizio che andrà a chiudersi, rispettivamente, il 30 giugno o il 30 agosto del corrente anno.

La Circolare è consultabile al seguente link

 

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