Con la Nota direttoriale n. 5003 del 27 marzo 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad alcuni quesiti aventi ad oggetto la disciplina generale degli Enti del Terzo Settore, la loro organizzazione e i rapporti con il RUNTS.
1. Esame dei libri sociali
Il primo tema affrontato riguarda il diritto degli associati di consultare i libri sociali. Il Ministero ribadisce che si tratta di un diritto fondamentale, strettamente legato alla natura democratica e trasparente degli ETS. Gli statuti possono certamente disciplinarne le modalità di esercizio ma non possono arrivare ad escluderlo, neanche con riferimento a singoli libri.
Allo stesso tempo, questo diritto non è illimitato e deve essere esercitato secondo buona fede e nel rispetto sia dell’organizzazione dell’ente sia della riservatezza dei dati personali.
2. Attività volontaria e titolarità di carica sociale
Con il secondo chiarimento il Ministero conferma quanto già affermato nella nota n. 6214/2020: chi ricopre cariche sociali può essere qualificato come volontario, purché l’attività sia svolta gratuitamente e senza alcun vantaggio economico, nemmeno indiretto.
3. Remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione
Sul tema dei compensi agli amministratori, la Nota distingue tra le diverse tipologie di enti.
Nelle organizzazioni di volontariato vale il principio rigoroso della gratuità delle cariche, ad eccezione dell’organo di controllo.
Negli altri enti del terzo Settore, invece, è possibile riconoscere un compenso agli amministratori, anche se lo statuto non lo prevede espressamente, a condizione che non lo vieti e che siano rispettati i limiti imposti dal divieto di distribuzione indiretta degli utili dall’articolo 8 del D.lgs. 117/2017.
4. Membri supplenti dell’organo di controllo
La loro nomina è rimessa all’autonomia statutaria; se nominati non devono comunque essere indicati nel RUNTS.
5. Delega al terzo per il deposito di atti e/o aggiornamento delle informazioni sul RUNTS. Profili di responsabilità del delegato
Da ultimo, la Nota si sofferma su una novità rilevante in materia di RUNTS e cioè la possibilità di delegare ad un soggetto terzo gli adempimenti relativi ad iscrizioni e aggiornamenti: in caso di inadempimenti o ritardi le sanzioni amministrative restano in capo agli amministratori mentre il delegato risponde eventualmente solo sul piano contrattuale nei confronti del delegante.
La nota è consultabile al seguente link.