L’installazione di impianti agrivoltaici su terreni agricoli è assoggettata al regime IVA con applicazione dell’aliquota al 10%; questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 156/E/2025.
L’interpello, promosso da un imprenditore agricolo, è relativo all’applicabilità del regime di inversione contabile all’installazione, su un terreno agricolo, di un impianto agrivoltaico avanzato non rientrante tra quelli “a terra funzionali a edifici”.
L’agenzia, riprendendo anche precedenti orientamenti di prassi (Circolari: 14/E/2025; 37/E/2015), unitamente al tenore letterale della norma (art. 17 comma 6 lettera a) del DPR 633/1972), sottolinea come ai fini dell’applicazione del regime di inversione contabile (cd. “reverse charge”):
- l’installazione debba avvenire su un edificio inteso come fabbricato, e non anche come terreno;
- o debba essere presente un nesso funzionale tra l’edificio e la superficie su cui è installato l’impianto, con la precisazione che tale superficie non deve essere accatastata autonomamente.
Nel caso di specie l’Ufficio afferma che l’impianto agrivoltaico non ricade nel regime dell’inversione contabile in quanto non funzionale né servente ad un edificio.
Rimane in ogni caso ferma l’applicazione del regime IVA con aliquota ridotta poiché tale impianto rientra tra quelli di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica.