Le Comunità Energetiche Rinnovabili: come costituirle e come funzionano

press • non profit

03 maggio 2024

Parte oggi la nuova rubrica di VITA su leggi e norme relative al mondo del sociale e del Terzo settore. Ogni mese gli esperti di Milano Notai illustreranno un testo normativo di interesse per il mondo dell'attivismo e della solidarietà.

A cura di Monica de Paoli e Maddalena Tagliabue


 

In attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, l’articolo 31 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ha sancito il diritto dei consumatori di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili (Cer), indicandone i requisiti per la costituzione e le condizioni per l’operatività.

Il d.lgs. 199/2021 definisce la CER come il “soggetto giuridico che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 31 del presente decreto1, ai sensi del quale le CER:

• sono soggetti giuridici autonomi rispetto ai membri che ne fanno parte, finalizzati all’autoproduzione virtuale di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, prioritariamente utilizzata per l’autoconsumo;

• in cui l’adesione deve essere aperta e volontaria;

• sono partecipate da membri consumatori-clienti finali che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione nella disponibilità dalla Comunità Energetica;

• possono essere controllate solo da: persone fisiche, Pmi, enti territoriali, autorità locali (ivi incluse le amministrazioni comunali), enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti di Terzo settore e di protezione ambientale nonché dalle amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica;

• permettono di ridurre gli sprechi energetici e al contempo di usufruire di incentivi statali per l’energia condivisa e beneficiare di vantaggi fiscali per i costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico; consentono anche di ridurre i costi elettrici anche per i soggetti che non possiedono l’impianto, in quanto è ammessa la partecipazione alle stesse anche a tali soggetti. Lo scopo principale, pertanto, non deve essere lucrativo bensì quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri e alle aree locali in cui la Cer opera, contribuendo in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica.

[Continua ...]

 

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