
Come per le società, la scissione può essere totale, se l’ente si estingue e il suo patrimonio è assegnato interamente ad altri soggetti oppure parziale, quando l’ente conserva parte del patrimonio. Si tratta di una procedura complessa con alcuni elementi essenziali. Vediamoli nel focus curato dagli esperti di "Milano Notai".
a cura di Monica De Paoli e Maddalena Tagliabue
Tra le operazioni straordinarie previste dall’articolo 42 bis del codice civile, introdotto con la Riforma del Terzo settore, c’è anche la scissione, che consiste nel trasferimento di tutto o parte del patrimonio di un’associazione, riconosciuta o non riconosciuta o di una fondazione ad uno o più soggetti senza scopo di lucro, preesistenti o di nuova costituzione. L’articolo 42 bis prevede infatti che associazioni e fondazioni (siano o meno iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), se non espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, possono intraprendere operazioni di scissione alle quali si applicano le disposizioni previste dal codice civile per le società, nei limiti della compatibilità. Il riferimento è alla Sezione III del Capo X, Titolo V, Libro V, e cioè agli articoli da 2506 a 2506-quater inclusi. Il giudizio di compatibilità, particolarmente complesso, è totalmente rimesso all’interprete.
Come per le società, la scissione può essere totale, se l’ente si estingue e il suo patrimonio è assegnato interamente ad altri soggetti oppure parziale, quando l’ente conserva parte del patrimonio. Per gli enti del libro V del codice civile, inoltre, è stato recentemente introdotto l’istituto della scissione con scorporo (art. 2506.1 c.c.), attraverso la quale una società assegna parte del proprio patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività. Se in astratto anche la scissione mediante scorporo è applicabile a tutte le categorie di enti non lucrativi (associazioni riconosciute e non riconosciute e fondazioni, abbiano o meno la qualifica di Ente del Terzo settore), l’applicazione concreta è molto limitata.
Tornando alla scissione in generale, le motivazioni sottese a questo tipo di operazione possono essere di diverso tipo e possono cumularsi tra loro:
1. ragioni di natura organizzativa, strategica e patrimoniale, come l’eccessiva complessità della struttura, il moltiplicarsi delle attività, il sorgere di esigenze di riorganizzazione dovute ad una modifica normativa o ad un mutato contesto socio-economico, la necessità od opportunità di valorizzazione un singolo bene e via dicendo;
2. ragioni legate a rapporti tra associati o membri di una fondazione che possono sfociare in disaccordi tali da compromettere la governance dell’organizzazione.
In ogni caso, occorre prestare particolare attenzione alla salvaguardia delle finalità originarie dell’ente che si scinde, in particolare nel caso delle fondazioni che per definizione rappresentano un patrimonio destinato ad uno scopo tendenzialmente non modificabile. Più in generale, come sappiamo, gli enti del Libro I non possono perseguire scopo di lucro soggettivo; la finalità non lucrativa deve quindi essere presente oltre che nella fondazione o associazione scissa anche negli enti beneficiari. Questo non esclude che alla scissione si accompagni una modifica della struttura e quindi dello statuto dell’ente scindendo.
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