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20 Gennaio 2022

QUANDO IL BOX PUÒ DIRSI PERTINENZIALE

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n.33 del 19 gennaio, tratta la questione della distanza che può intercorrere tra l’abitazione e l’autorimessa al fine di poterla considerare una pertinenza.

Il tema è rilevante perché la pertinenza, dal punto di vista fiscale, segue il regime del bene principale, potendo beneficiare del meccanismo del “Prezzo Valore” e quindi essere tassata sul valore catastale.

La conclusione cui si è giunti è che, affinché possa sussistere il rapporto di pertinenzialità, la pertinenza deve necessariamente arrecare un’utilità oggettiva al bene principale; il vantaggio eventualmente conseguito dal proprietario dell’immobile principale non può essere il parametro su cui basare il rapporto di pertinenzialità.

Secondo l’Agenzia, incombe sul proprietario del bene principale l’onere di fornire la prova del vantaggio negando quindi, nel caso di specie, che un’autorimessa distante 1,3 km possa accrescere durevolmente ed oggettivamente l’utilità dell’abitazione principale.

 

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