Con la risposta a interpello n. 261 dell’11 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile usufruire dell’agevolazione “prima casa under 36” prevista dall’art. 64 D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) e, in particolare, del credito d’imposta per l’intero ammontare Iva, anche nella seguente fattispecie:
– il preliminare è stato stipulato – per sé o per persona da nominare – da una persona fisica che ha già compiuto 36 anni nell’anno in cui il preliminare medesimo è stato stipulato;
– la società costruttrice/promittente venditore ha emesso fatture per caparre e acconti già pagati dall’originario promissario acquirente, intestandole a quest’ultimo;
– prima della stipula del contratto definitivo di vendita, l’originario promissario acquirente (c.d. stipulante) ha nominato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1401 ss c.c., una persona fisica con meno di 36 anni, quale soggetto che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto preliminare;
– tale dichiarazione di nomina è stata accettata dalla persona nominata;
– il contratto definitivo di vendita è stato quindi stipulato da una persona fisica under 36, la quale ha provveduto al pagamento del saldo prezzo, in parte con bonifico bancario e in parte con un finanziamento concesso da un istituto bancario.
I presupposti per beneficiare dell’agevolazione sono i seguenti:
1) una dichiarazione di nomina validamente fatta nel rispetto negli articoli 1401 ss cc;
2) che dall’atto di compravendita dell’immobile, stipulato dall’under 36 in seguito alla sua nomina, risultino specificamente enunciati gli acconti già pagati con l’indicazione dei relativi importi e delle modalità di pagamento nonché gli estremi delle fatture con applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% per cento.