Nessuna plusvalenza per la rivendita di immobili post Superbonus

fiscalità • real estate

03 giugno 2025

La plusvalenza per la vendita dell’immobile oggetto di intervento Super Sismabonus si applica solo alla prima cessione.

Il perimetro viene delineato dalla Risposta n. 137/2025 con cui l’Agenzia delle Entrate replica al quesito proposto da un contribuente che, a marzo 2021, aveva acquistato un immobile costruito da un’impresa beneficiando delle detrazioni c.d. Super Sismabonus ed esercitando l’opzione per la cessione del credito.

L’Agenzia, seguendo il dato letterale della norma, ed in linea con quanto già indicato nella Circolare 13/E 2024, chiarisce che la plusvalenza riguarda solo la prima cessione a titolo oneroso di immobili interessati dagli interventi ammessi al Superbonus realizzati da non più di 10 anni, a prescindere dal soggetto esecutore (cedente o altri aventi diritto), dalla tipologia di intervento, dalla percentuale e dalla modalità di fruizione della detrazione.

Nel caso di specie la prima cessione è stata fatta dall’impresa che ha effettuato gli interventi, e dunque la successiva rivendita compiuta dal contribuente non rientra nel perimetro applicativo dell’art. 67 comma 1 lett. b-bis) del TUIR.

In caso di vendita dell’immobile prima del decorso di 5 anni dall’acquisto, ed in assenza delle ipotesi di esclusione, si realizza comunque la plusvalenza ordinaria ai sensi dell’art 67 comma 1 lettera b) del TUIR.

 

 

 

 

 

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