Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni bis, come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto, come noto, alcune agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani.
Con la Circolare 12/E del 14 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi interpretativi, tra cui quello relativo al requisito soggettivo del limite di età utile per poter usufruire delle agevolazioni introdotte dal Decreto Sostegni bis.
La norma, infatti, afferma che l’agevolazione può essere richiesta da chi “non ha ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato”.
L’interpretazione proposta dall’AdE, conforme alla lettera della disposizione, chiarisce che per godere dell’agevolazione nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto non si devono compiere 36 anni di età.
Quindi, tutti i soggetti che nell’anno in cui acquistano una nuova abitazione abbiano compiuto o compiranno 36 anni, non potranno beneficiare dello sconto sulle imposte, e questo anche se l’atto di trasferimento viene stipulato prima del giorno in cui si compiono 36 anni.