
I corrispettivi percepiti per la cessione della proprietà superficiaria sono redditi diversi, questo è quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 129/2025.
Il quesito viene proposto, a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024, da un’associazione sportiva dilettantistica, ente non commerciale, in merito alla cessione a titolo oneroso del diritto di superficie di un edificio già esistente. La società ritiene che, configurandosi una mera “cessione” della proprietà, si applicherebbe l’art. 67, comma 1, lett. b) TUIR.
L’Ufficio precisa, invece, che trattandosi di redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento, non conseguiti nell’esercizio dell’impresa commerciale, trova autonoma applicazione la lettera h) del medesimo articolo.
I criteri di calcolo per la determinazione del reddito generato a norma della lettera h) sono dettati dall’art. 71 c. 2 del TUIR, che richiama la differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese inerenti specificamente alla sua produzione, e ciò a prescindere dal periodo di tempo intercorso tra l’acquisto del bene e la costituzione del diritto reale medesimo, periodo preso invece in considerazione dall’ipotesi di cui alla lett. b)
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