
Con la pubblicazione sulla G.U. del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84 “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, è stato sostanzialmente eliminato il riferimento all’autorizzazione della Commissione europea per l’operatività del nuovo regime fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore che è stata fissata a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
L’articolo 8 del citato decreto, rubricato “Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore” ha infatti apportato al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le seguenti modificazioni:
- all'articolo 101, comma 10, le parole: «di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 77»;
- all'articolo 104, comma 2, le parole: «all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso al 31 dicembre 2025».
Tenuto conto che gli articoli 82 (Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali) e 83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali) erano già applicabili, a partire dal 1° gennaio 2026 e senza più bisogno di Autorizzazione UE, saranno operative le seguenti disposizioni contenute nel titolo X del Codice del Terzo Settore:
- Disposizioni in materia di imposte sui redditi (art. 79)
- Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali (art. 80)
- Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici (art. 84)
- Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso (art. 85)
- Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato (art. 86).
L’unica eccezione è quella di cui all’articolo 77 (titoli di solidarietà) per il quale sarà necessario attendere l’Autorizzazione europea, in considerazione del fatto che nella comfort letter della Direzione Generale Concorrenza, la Commissione europea aveva richiesto per i titoli di solidarietà un supplemento di analisi.
Dal 1° gennaio del 2026 cesserà definitivamente di esistere l’anagrafe delle ONLUS, cha avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per decidere del loro futuro: iscriversi al RUNTS, eventualmente come Imprese Sociali iscritte in apposita sezione del registro imprese oppure devolvere il patrimonio accumulato grazie alle agevolazioni di cui hanno usufruito ai sensi del D.lgs. 460/1997.
Con specifico riferimento all’Impresa Sociale, si evidenzia che l’articolo 14 del decreto fiscale è intervenuto anche sull’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 con la conseguenza che anche le disposizioni fiscali per le imprese sociali saranno operative dal 1° gennaio 2026, ad eccezione di quelle che mirano a fornire ad esse un accesso agevolato al capitale di rischio, per le quali si attende l’autorizzazione europea.