La Corte di Cassazione, con ordinanza n.3462 dell’11 febbraio 2021 ha stabilito, con una pronuncia senza precedenti, che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo (il diritto di realizzare e mantenere una costruzione su un terreno altrui) al fine di costruire un impianto fotovoltaico, è soggetta all’imposta di registro con l’aliquota del 9%, e non del 15%, come invece riteneva l’Agenzia delle Entrate.
Si applica infatti il primo periodo dell’articolo 1 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico sull’imposta di registro (Dpr 131/1986), trattandosi di costituzione di un diritto reale e non di trasferimento di terreni agricoli (che comporterebbe l’applicazione del terzo periodo dell’articolo 1 della Tariffa sopra citata, con incremento dell’aliquota al 15%). Tale conclusione prescinde dalla natura del terreno su cui si costituisce il diritto, che può essere agricolo o edificabile.
La Cassazione, quindi, nell’ordinanza in commento effettua un parallelo con la fattispecie della costituzione del diritto di servitù, anch’essa tassata al 9%.