La Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano ha approvato la Massima n.15 avente ad oggetto l’ammissibilità di clausole statutarie che limitano l’adesione come associati di alcune categorie di soggetti.
Sul tema del carattere aperto delle associazioni e dei requisiti di ammissione dei soci si erano già pronunciati il TAR del Veneto con sentenza n. 368 del 24 marzo e la Nota n. 4581 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 aprile scorso, dedicata in modo specifico alle limitazioni concernenti l’appartenenza ad una determinata confessione religiosa.
Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima in esame e in sostanziale continuità con quanto sancito dal Tribunale Amministrativo Regionale, è giunto alla conclusione che le clausole statutarie che prevedano specifici requisiti per l’adesione ad un’associazione ente del terzo settore non contrastano con la regola del carattere aperto delle associazioni di cui all’articolo 23 del Codice del Terzo Settore, purché i limiti all’ingresso di nuovi associati non siano discriminatori, bensì coerenti con gli scopi e le attività dell’associazione stessa, nell’ottica di assicurare la partecipazione di soggetti portatori di interessi coerenti con quelli perseguiti dall’ente.
Anche nelle Associazioni di Promozione Sociale sono ammissibili clausole che pongono requisiti soggettivi per l’adesione di nuovi associati, purché non abbiano carattere discriminatorio e non siano riferite alle loro condizioni economiche.
Per le associazioni che intendono acquisire la personalità giuridica tramite l’iscrizione al RUNTS, il Consiglio precisa che rientra nel controllo di sussistenza delle condizioni previste dalla legge, che l’articolo 22 del Codice del Terzo Settore affida al notaio, la verifica dell’eventuale manifesta incoerenza con gli scopi dell’ente ed il carattere manifestamente discriminatorio di clausole che impongano requisiti per l’adesione di nuovi associati.
Le motivazioni in base alle quali la Commissione è giunta alla conclusione sono attinenti al bilanciamento tra il principio di democraticità sancito dall’articolo 23 sopra citato e un altrettanto importante criterio direttivo fissato dalla legge delega per la riforma del Terzo Settore: il rispetto dell’autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti.
Conseguentemente, la disciplina dei requisiti di accesso non ha carattere discriminatorio se orientata a garantire in modo ragionevole la conservazione tra gli associati della piena condivisione dello scopo associativo.
In questa prospettiva, è lecito che gli statuti di associazioni ETS contengano previsioni che limitino l’adesione di categorie di associati in ragione, ad esempio, di un criterio anagrafico (maggiore o minore età) o del possesso di un determinato titolo di studio o di merito per accedere ad associazioni che svolgano attività di elevato livello scientifico.