diritto societario
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05 Febbraio 2020

Il Consiglio Notarile di Milano si esprime sulle clausole statutarie di “change of control”

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la recente massima n. 183, conferma che, nel caso in cui uno dei soci persona giuridica (Beta) di una determinata società (Alfa) modifichi la propria compagine sociale in modo che si verifichi una ipotesi di cd. “change of control”, gli altri soci della società Alfa non hanno il diritto di prelazione sul trasferimento delle partecipazioni della società socia Beta.

In ambito societario si definisce “change of control” quella circostanza nella quale si verifica una modifica dell’assetto di controllo di una società socia a seguito di una cessione delle partecipazioni o per effetto di un’operazione straordinaria (ad esempio, fusione, scissione, aumento di capitale).

Il Consiglio Notarile di Milano argomenta che clausole di “change of control”, a condizione che siano espressamente previste all’interno dello statuto, possono contemplare esclusivamente regole o limiti sulle azioni o quote della società stessa (Alfa nel nostro esempio) nel caso in cui si verifichi un evento di “change of control” nella compagine della società socia.

In tal caso, infatti, la validità della clausola, così impostata, sarebbe dettata dal fatto che essa non produce i propri effetti nei confronti di soggetti terzi (vale a dire i soci della società socia) che nulla hanno a che fare con lo statuto della società Alfa.

Pertanto, devono ritenersi valide ed efficaci, ad esempio, (i) le clausole statutarie che facciano maturare un diritto di riscatto in capo agli altri soci della società Alfa con riferimento alle partecipazioni della società socia Beta, nel caso in cui si verifichi un cambio di controllo della società Beta, (ii) le clausole di gradimento, anch’esse espressamente previste nello statuto, attraverso cui si prevede che uno degli organi sociali della società Alfa debba esprimere il gradimento nei confronti del nuovo socio di controllo della società Beta, (iii) le clausole che non assoggettano al diritto di prelazione il trasferimento delle partecipazioni di Alfa a un soggetto controllato o controllante del socio alienante, ma sottoponendo tale trasferimento a condizione risolutiva nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo tra il socio alienante e l’acquirente e (iv) le clausole che non assoggettano al diritto di prelazione il trasferimento delle partecipazioni di Alfa a un soggetto controllato o controllante del socio alienante, ma apponendo un obbligo di ritrasferimento nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo tra il socio alienante e l’acquirente.

 

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