È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 4 settembre scorso, il D.lgs. n. 120 del 29.8.2023, recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi della riforma dello sport.
Tra le novità segnaliamo, in particolare, l’introduzione di un patrimonio minimo, fissato in diecimila euro, per le associazioni che richiedono la personalità giuridica ai sensi dell’articolo 14 D.lgs. n. 39/2021 mediante l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
È stato inoltre confermato il ruolo centrale del notaio nell’effettuazione dell’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ivi incluse la natura dilettantistica e la sussistenza del patrimonio minimo e deve effettuare il deposito presso il Registro entro venti giorni, dopo aver comunicato il ricevimento dell’atto alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata o all’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto pubblico.
Ad oggi, tuttavia, mancano le disposizioni attuative indispensabili per avvalersi della procedura della acquisizione della personalità giuridica sopra descritta.
Si ricorda, infine, che le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, se hanno lo scopo di conformare gli statuti alle disposizioni introdotte dalla Riforma sullo Sport, sono esenti dall’imposta di registro.