Prima Casa: ulteriore proroga con il decreto “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”

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27 febbraio 2023

Decadenza per mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa “Prima Casa”: l’ulteriore proroga con il decreto “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”

La legge di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”), approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati nella seduta del 23 febbraio 2023, è nuovamente intervenuta sull’articolo 24 D.L. 23/2020, in tema di sospensione dei termini della nota II-bis art. 1 Tariffa parte prima DPR 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) in materia di agevolazione prima casa e dell’art. 7 L. 448/1998 (credito d’imposta per riacquisto prima casa).

L’articolo 3 comma 10-quinquies sospende nuovamente tali termini (da ultimo sospesi fino al termine dell’emergenza sanitaria, al 31 marzo 2022) nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023 (dovendosi quindi ritenere sospesi, ininterrottamente, dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023).

 

Ciò significa che sono sospesi fino al 30 ottobre 2023 i seguenti termini:

  • – termine di 18 mesi dall’acquisto della “prima casa” entro il quale occorre trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione;
  • – termine di un anno entro il quale chi ha alienato l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni dall’atto di acquisto deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • – termine di un anno entro il quale chi ha acquistato un immobile usufruendo dei benefici “prima casa” deve procedere alla vendita di altra abitazione ancora in suo possesso a sua volta acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;
  • – termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, per il riacquisto di altra “prima casa” al fine di poter usufruire del credito d’imposta.

 

Attenzione! La norma fa salvi gli atti notificati per violazione dei termini relativi alle agevolazioni prima casa dalla Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto. In questa casi si verifica la decadenza ed il contribuente dovrà versare quanto liquidato dall’Agenzia.

 


 

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