L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello n. 104/2026, ha fornito chiarimenti relativi alle soglie minime di investimenti in Fondi di Venture Capital (FVC) effettuati dagli enti previdenziali, e ai relativi modi di calcolo.
L’Amministrazione ha precisato che non sussiste un obbligo di investimento in FVC nel caso in cui siano assenti investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente.
L’Ufficio ha poi fornito chiarimenti circa il concetto di “impegno vincolante”, per tale intendendosi quello formalmente sottoscritto, precisando altresì che nel paniere di calcolo non rientrano gli investimenti in piani individuali di risparmio (PIR).
Dalla risposta si comprende inoltre che la percentuale minima deve essere la risultante del rapporto tra gli impegni vincolanti e il totale degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente.
Inoltre, il raggiungimento della soglia minima produce effetti su tutti gli investimenti compiuti nell’anno, con beneficio dell’esenzione fiscale anche per gli anni successivi.
Si rileva, da ultimo, che per gli investimenti post 1 gennaio 2027 è possibile godere dell’esenzione fiscale non beneficiata in precedenza, previa manifestazione dell’impegno al loro mantenimento per almeno cinque anni decorrenti dalla data della dichiarazione stessa.
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