Registro fisso per gli apporti ai Fondi immobiliari

fiscalità • real estate

11 luglio 2026

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20759/2026, consolidando l’orientamento avviato dalla sentenza 3218/2024, ha confermato che gli apporti di immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare scontano l'imposta di registro in misura fissa e non quella proporzionale del 9%.

Secondo i giudici, il regime previsto dal D.L. 351/2001, essendo un regime ordinario dei fondi comuni immobiliari, non derogatorio-agevolativo, è tuttora vigente e non è stato abrogato dalla riforma del 2011 (l’art. 4 D.Lgs. 23/2011 ha infatti soppresso tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie relative agli atti di trasferimento immobiliare).

L'apporto di un immobile al fondo non realizza un vero trasferimento di ricchezza, ma costituisce un'operazione strumentale all'investimento, che prevede, come contropartita, l’attribuzione di quote del fondo.

Ulteriore argomento a sostegno dell’applicazione dell’imposta fissa di registro è rappresentato dalla segregazione patrimoniale realizzata attraverso la gestione di immobili da parte del fondo; il fondo è patrimonio separato dalla SGR e l’immobile non è intestato al fondo, bensì alla SGR stessa.

La decisione rafforza un orientamento favorevole agli operatori del settore, rafforzando la certezza del regime fiscale applicabile agli apporti immobiliari e superando la diversa interpretazione sostenuta dall'Agenzia delle Entrate.

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