L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 108/2026 chiarisce che le agevolazioni "prima casa" possono essere riconosciute anche per l'acquisto di un fabbricato collabente (categoria catastale F/2), purché ricorrano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
Il beneficio è ammesso anche se l'immobile, al momento dell'acquisto, non è abitabile, a condizione che sia concretamente destinabile a uso abitativo.
L'acquirente deve completare gli interventi di recupero e rendere l'immobile effettivamente abitazione entro il termine di tre anni, periodo entro il quale l'Amministrazione finanziaria può effettuare i controlli.
L'Agenzia recepisce il recente orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 3913/2025), secondo cui l'inagibilità dell'immobile non impedisce l'accesso al beneficio fiscale. Viene così equiparata la disciplina degli immobili collabenti a quella già prevista per gli immobili in corso di costruzione (categoria F/3).
La risposta supera il precedente orientamento espresso nell'interpello n. 357/2019, adottando un'interpretazione più favorevole ai contribuenti e coerente con la finalità di agevolare l'acquisto della prima abitazione.
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