La Corte di cassazione, con la sentenza del 26 gennaio 2026 n. 1676, è intervenuta sulla questione se la prelazione agraria del confinante spetti anche alle società di persone e di capitali in possesso della qualifica di IAP.
L’esercizio del diritto di prelazione era stato già stato esteso:
dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto;
e dall’art. 7-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, alle società cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
Si è posta, quindi, la questione se tale estensione valga anche per le società agricole di persone o le società cooperative che abbiano i requisiti per esser considerate imprenditori agricoli professionali e, a questo punto, anche per le società di capitali IAP, per il solo fatto della loro qualificazione e indipendentemente dalle fattispecie contemplate nel d.lgs. 99/2004 e nel d.l. 91/2014.
Nonostante un iniziale orientamento positivo, sostenuto da Confagricoltura, con Circolare n. 15442 del 16 settembre 2016, fondato su un’interpretazione estensiva delle norme citate che riteneva sufficiente l'iscrizione previdenziale del socio o dell'amministratore, la Corte di cassazione ha escluso tale interpretazione, ribadendo che le norme sulla prelazione agraria sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che, in assenza di una previsione normativa espressa, le società di capitali, pur qualificate come IAP, non possono esercitare il diritto di prelazione agraria del proprietario confinante.