La Regione Lombardia adegua il patrimonio minimo per il riconoscimento ex DPR 361/2000 al Codice del Terzo settore

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20 ottobre 2022

Con deliberazione n. XI/6939/2022, la Giunta della Regione Lombardia ha adeguato all’articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017 il patrimonio minimo indisponibile necessario per l’acquisto della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato ai sensi del DPR 361/2000 che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione Lombardia e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo.

Preso atto del disallineamento tra il regolamento regionale 2/2001, con il quale l’importo era stato fissato in euro 52.000 e l’articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 che per gli Enti del Terzo Settore considera patrimonio minimo una somma non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni, la Regione è intervenuta per garantire la parità di trattamento tra enti a fronte dell’acquisizione del medesimo status giuridico.

Con la delibera in oggetto è stato pertanto fissato in euro 15.000 per le associazioni e per le altre istituzioni di carattere privato di tipo associativo ed in euro 30.000 euro per le fondazioni l’entità del patrimonio ai fini dell’acquisto della personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000.

I nuovi limiti patrimoniali si applicano dalla data di pubblicazione del provvedimento sul BURL e dunque da 16 settembre 2022, anche agli enti per i quali il procedimento istruttorio è tuttora in corso.

La Giunta ha altresì ribadito di considerare patrimonio minimo indisponibile tutte le risorse suscettibili di valutazione economica a tal fine destinate, anche liquide e disponibili, debitamente documentate, confluite in un fondo permanente di dotazione.

Auspichiamo che l’intervento della Giunta Lombarda, da accogliere favorevolmente per le ragioni espresse nel provvedimento stesso relative all’uniformità dell’azione amministrativa, al principio di uguaglianza e per evitare incongruenze nel passaggio da un regime (quello del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) all’altro (quello del DPR 361/2000) sia presto imitato anche dalle altre regioni e prefetture.

 

 

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