Plusvalenze IRPEF da Super-Bonus

fiscalità • real estate

06 febbraio 2024

La legge finanziaria 2024 introduce una nuova tipologia di plusvalenza IRPEF.

Sono assoggettabili a tassazione le plusvalenze che derivano dalle cessioni a titolo oneroso di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi usufruendo delle agevolazioni Super-Bonus, avvenute entro dieci anni dalla conclusione degli interventi.

Per il computo dei costi sostenuti si fa riferimento al periodo di tempo che intercorre tra la conclusione degli interventi agevolati e la cessione dell’immobile. Se il periodo è inferiore a cinque anni i costi non sono deducibili; se il periodo è compreso tra i cinque e i dieci anni, i costi sono deducibili al 50%.

Per individuare la data iniziale di decorrenza del periodo di riferimento, si può ricorrere a qualsiasi documento predisposto e/o esibito per l’ottenimento della misura agevolativa.

Il contribuente, all’atto di vendita dell’immobile, può scegliere alternativamente se:

  • – far concorrere la plusvalenza al reddito complessivo ai fini IRPEF; o
  • – optare per la tassazione con imposta sostitutiva al 26%, facendo espressa richiesta al notaio.

Non producono plusvalenza, le cessioni:

  • – a titolo gratuito;
  • – degli immobili che hanno provenienza successoria;
  • – effettuate dopo dieci anni dalla data della conclusione degli interventi agevolati;
  • – degli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti alla cessione, o comunque alla maggior parte del periodo trascorso;

 


 

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