Il nuovo Regolamento sul Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e l’acquisto della personalità giuridica delle ASD

non profit

05 febbraio 2024

Il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il nuovo Regolamento sul RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), adeguato alle modifiche apportate ai decreti sulla Riforma dello Sport (nn. 36 e 39 del 2021) successivamente all’adozione del primo regolamento nel marzo 2023.

1. Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica.

A tal fine l’ASD (associazione sportiva dilettantistica), oltre ad assolvere agli adempimenti previsti per l’iscrizione al Registro di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento, deve presentare la documentazione indicata all’articolo 11, che include quella comprovante la sussistenza del patrimonio minimo non inferiore a 10.000 (diecimila) euro.

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’atto costitutivo. Tale relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalità giuridica provenga da associazione già costituita, anche se il patrimonio è composto solo da denaro. La relazione di stima potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall’organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l’organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto la data dell’atto.

Sono a carico del notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto o il verbale della assemblea straordinaria i seguenti adempimenti:

– trasmettere l’atto costitutivo o il verbale di assemblea e relativo statuto agli Organismi sportivi affilianti;

– depositare la documentazione entro venti giorni presso il Registro, in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo le specifiche dettagliate nell’allegato 1 del Regolamento.

2. Con riferimento alle ASD già iscritte al Registro il notaio, verificata la documentazione e la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento della personalità giuridica, richiede direttamente al Registro l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

3. Con riferimento alle ASD con personalità giuridica già iscritte nel Registro, in caso di modifiche dello statuto, sarà‡ cura del notaio rogante provvedere al deposito presso il Registro nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’atto modificativo.

4. Per le ASD già in possesso della personalità giuridica al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, sarà cura del Dipartimento per lo Sport comunicare l’avvenuta l’iscrizione al Registro, nonché l’eventuale successiva cancellazione, entro quindici giorni, a mezzo PEC, alla Prefettura, o alla Regione o Provincia autonoma competente.

5. Per gli enti già in possesso della personalità giuridica conseguita attraverso l’iscrizione al RUNTS, la cancellazione da tale registro determina la cancellazione d’ufficio dal Registro dell’ente quale persona giuridica. L’ufficio del RUNTS provvede a comunicare prontamente all’ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri.

 


 

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