Chiarimenti in merito all’art. 11, comma 2 del Codice del Terzo Settore: ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

non profit & terzo settore

25 maggio 2026

Con la Nota direttoriale n. 7741 del 15 maggio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è pronunciato in merito agli Enti del Terzo Settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, fornendo le seguenti raccomandazioni

  1. non si devono confondere le attività di interesse generale svolte in forma d’impresa con le “attività diverse”: è infatti possibile configurare l’ipotesi di un ETS che svolga l’attività di interesse generale in forma organizzata e professionale, operando sul mercato e applicando un metodo economico idoneo alla remunerazione dei fattori produttivi e che, al contempo, generi ricavi derivanti dalle attività diverse entro i limiti previsti dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore e relativo decreto ministeriale attuativo;

  2. non si deve confondere il concetto di impresa, rilevante ai fini civilistici, con quello di ente commerciale, rilevante invece ai fini fiscali:

  • ai fini fiscali le previsioni dell’articolo 79, commi 2 e 2-bis del Codice del Terzo Settore collegano la natura commerciale delle attività di interesse generale al superamento dei ricavi sui costi, circostanza che presuppone una gestione tendenzialmente ispirata ad un modello economico;

  • la qualifica di impresa rilevante ai sensi del codice civile presuppone, oltre al metodo economico, anche un’organizzazione strutturale dei fattori di produzione e un esercizio abituale dell’attività economica, non essendo sufficiente il conseguimento, anche sporadico e limitato a un solo esercizio, di un certo utile.

Ne consegue che saranno tenuti ad iscriversi nel Registro Imprese in forza dell’articolo 11, comma 2, del Codice del Terzo Settore non gli ETS aventi qualifica fiscale di ente commerciale in ragione del mero superamento dei limiti “quantitativi” di non commercialità indicati all’articolo 79, commi 2 e 2-bis ma soltanto quanti, fra essi, integrino altresì i requisiti “qualitativi” di impresa.

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